MOZIONE n. 21 del 09/06/2020
Mozione n.21/11^ di iniziativa del Consigliere D. TALLINI recante: "Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del SSN della Calabria"

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
•che il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto Riparti Italia) istituisce, all’Art. 115, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020;
•che il Fondo e' distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro.;
•che il Comma 5 dell’art. 117 del citato decreto Riparti Italia (Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari) prevede che le Regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 115, comma 1.;
•che il Comma 6 prevede che le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni ne' per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi gia' iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità e' applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione;
che il Comma 7 prevede che la richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
•che il Comma 8 prevede che l'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro e non oltre il 15 giugno 2020;
•che il Comma 9 prevede che l'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.;
•che il Comma 10 prevede che le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti. che il Comma 11 prevede che in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti;
SOTTOLINEATO •che l’azionamento del meccanismo previsto dagli art. 115 e 117 del Decreto “Riparti Italia” costituisce uno strumento molto importante per garantire la necessaria liquidità alle Aziende Sanitarie e alle Aziende Ospedaliere della Regione Calabria, gravate da pesanti situazioni debitorie commerciali che potrebbero riversarsi in maniera disastrosa sul Bilancio generale della Regione;
•che il suddetto meccanismo consentirebbe alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Calabria di alleggerire il carico debitorio e quindi di destinare ulteriori risorse al potenziamento dei servizi assistenziali e di prevenzione;
•che il suddetto meccanismo consentirebbe di immettere nel circuito economico della Regione un significativo flusso di risorse finanziarie che darebbe respiro alle numerose aziende che vantano un consistente credito nei confronti degli Enti del SSN della Calabria, con benefici effetti per l’occupazione;
per tali motivi, Impegna il Presidente e
Impegna la Giunta regionale
a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti nei termini previsti dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 115 e 117, e dunque non oltre il 7 luglio p.v., l’anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale maturati entro il 31 dicembre 2019.

Allegato:

09/06/2020
D. TALLINI